NOVITA’ PER LE AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI DAL 1° LUGLIO 2025
Dopo la circolare 10/E e la risposta all’interpello n. 192
L’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi ai dipendenti, a partire dal 1° luglio 2025, come fringe benefit, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e dal decreto "Bollette" (D.L. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile, tassata secondo il «valore normale» anche se ordinata e concessa con contratto stipulato nel 2024.
Con la circolare n. 10/E/2025 e con la risposta a interpello n. 192/E/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025.
Le novità dal 2025
La L. di Bilancio per il 2025 (L. 207/2024 stata pubblicata sul G.U. del 31/12/2024) ha modificato la disciplina fiscale dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente. Si tratta della vettura concessa al dipendente affinché questi la possa utilizzare tanto per finalità aziendali quanto per finalità personali; a fronte di tale utilizzo privato è previsto un benefit tassabile in capo al dipendente stesso, determinato forfettariamente tramite le tabelle ACI approvate annualmente), eventualmente ridotto di quanto corrisposto al datore di lavoro a titolo di addebito per la copertura dei costi afferenti l’utilizzo privato.
Per le auto concesse in uso promiscuo, con accordo stipulato fino al 30 giugno 2020, il benefit è calcolato sulla base del 30% di 15.000 Km, che corrisponde ad una percorrenza di 4.500 Km annui.
Per quelle immatricolati a partire dal 1° luglio 2020 e con accordi di assegnazione stipulati a decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2024, il fringe benefit è variabile, in base all’impatto ambientale del veicolo, in base alla CO2 prodotta (più l’auto inquina, più l’importo da tassare è elevato), mentre dal 2025 il benefit viene quantificato in base al tipo di alimentazione del veicolo: le auto elettriche e quelle ibride plug-in prevedono un trattamento molto agevolato, mentre per tutte le altre vetture il benefit diventa più gravoso. Nel dettaglio l’art. 1, co 48 della L. 207/2024 prevede una nuova tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori, intervenendo sull’art. 51, co. 4, lett. a) del Tuir.
Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1.01.2025, i coefficienti fiscali utilizzabili sono i seguenti:
- 10% in caso di veicoli elettrici a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% in caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50% in tutti gli altri casi (altri ibridi e vetture a metano, gpl, idrogeno, benzina e gasolio).
Nella tabella che segue è indicata l’evoluzione normativa e la misura che il benefit tassato ha avuto in capo al dipendente, nel corso del tempo:
MISURA DELLA TASSAZIONE A CONFRONTO |
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Fino al 30 giugno 2020 |
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 |
Dal 1° gennaio 2025 |
30% |
Fino a 60 g/Km CO2 à 25% Da 61 a 160 g/Km CO2 à30% Da 161 a 190 g/Km CO2 à 50% Oltre 190 g/Km CO2 à 60% |
Alimentazione elettrica à 10% Alimentazione ibrida plug-in à 20% Altre alimentazioni à 50% |
La circolare sottolinea che la nuova disciplina si applica solo se ricorrono congiuntamente i 3 requisiti: immatricolazione, stipula del contratto e consegna a partire dal 1° gennaio 2025. Viene, inoltre, ribadito che la concessione in uso promiscuo non è un atto unilaterale, ma richiede l’accettazione del lavoratore, formalizzata tramite sottoscrizione dell’atto di assegnazione e consegna effettiva del veicolo.
Disciplina transitoria
Un aspetto di particolare rilevanza pratica è rappresentato dalla disciplina transitoria introdotta dall’art. 6, co. 2-bis del D.L. n. 19/2025. Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina previgente, ossia quella vigente al 31 dicembre 2024. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in tali casi, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente e non solo la stipula del contratto. La ratio di questa disciplina è duplice: da un lato, evitare effetti retroattivi e penalizzanti per contribuenti e imprese che abbiano già assunto impegni sulla base della normativa previgente; dall’altro, garantire una transizione graduale verso il nuovo regime, in coerenza con i principi di progressività e proporzionalità.
Tre regimi applicabili per il 2025
In sostanza, dal 2025, vi sono tre regimi fiscali applicabili:
1) Ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente si applicherà la nuova disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2025 che consiste nell’utilizzo dei seguenti coefficienti fiscali di tassazione:
- 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
- 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
- 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev).
2) Ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 è applicabile la disposizione in essere al 31 dicembre 2024, secondo la quale l’imponibile è determinato con i seguenti coefficienti fiscali:
- 25% per veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
- 30% per quelli con CO2 tra 61 e 160 g/km;
- 50% per la fascia con CO2 tra161-190 g/km;
- 60% per oltre 190 g/km.
3) Alle restanti fattispecie è applicabile il terzo, e più sfavorevole, regime di tassazione nel quale l’imponibile è determinato secondo il «valore normale» del bene in base all’articolo 9 del Tuir, ossia prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro.
Riprendendo gli esempi dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024. Allo stesso modo, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025. In entrambi i casi, si applicano le percentuali differenziate in base alle emissioni di CO2 secondo la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024 (ad esempio 25%, 30%, 50%, 60% a seconda della fascia di emissione).
Per tutte le fattispecie non rientranti nei casi sopra descritti, la circolare ribadisce l’applicazione del criterio generale previsto dall’art. 51, co. 3 del Tuir: il valore del fringe benefit deve essere determinato in base al “valore normale” del bene o servizio, limitatamente alla quota riferibile all’uso privato, scorporando cioè la parte di utilizzo aziendale. Tale criterio, già chiarito nella risoluzione n. 46/E/2020, impone una valorizzazione analitica e documentata, con particolare attenzione all’individuazione oggettiva dei costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
Il “valore normale”
La risposta a interpello n. 192/E/2025 affronta il seguente caso specifico: contratto sottoscritto il 27 dicembre 2024 e consegna del veicolo prevista non prima del 1° luglio 2025. Pertanto, non può applicarsi la disciplina previgente, poiché la consegna è successiva al 30 giugno 2025, e non può applicarsi nemmeno la nuova disciplina agevolata (ad esempio percentuale forfetizzata), poiché non risultano realizzati tutti i requisiti contemporaneamente nel 2025. Dovrà, pertanto, applicarsi il criterio ordinario di determinazione del “valore normale” (art. 51, co. 3 e art. 9 del Tuir), con riferimento esclusivo all’uso privato del veicolo. Questo comporta la necessità di una quantificazione analitica del valore del benefit, che può risultare più onerosa sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, rispetto al criterio forfettario previsto ex lege da regime previgente o futuro.
Tale assetto conduce a evidenziare una criticità operativa, in quanto la ripartizione delle tempistiche di ordine, stipula e consegna dei veicoli aziendali potrà produrre ricadute significative sul regime fiscale applicabile, con potenziale aumento degli oneri amministrativi e rischio per i lavoratori di vedersi attribuire valori fiscalmente imponibili più elevati. Questa impostazione, da un lato rigorosa e aderente al principio di effettività del benefit, risponde anche a un’esigenza di contrasto a possibili pratiche elusive (ad esempio stipula “anticipata” per congelare un regime più favorevole). Tuttavia, la subordinazione esclusiva alla data di consegna può esporre sia il datore di lavoro sia il dipendente a fattori esogeni fuori dal loro diretto controllo (ad esempio ritardi nella filiera distributiva dei veicoli), con effetti fiscali imprevisti.